





Atto Costitutivo, Statuto e Territorio.
Repertorio N. 59.042 Raccolta N. 4.790
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLLICA ITALIANA
L’anno millenovecentonovantadue e questo giorno tredici del mese di gennaio alle ore ventuno (13 gennaio 1992 ore 21).
In Comune di Seravezza, frazione Querceta, nella sede della Pro Loco Querceta, posta in Piazza Pellegrini civico N. 2.
Avanti a me Dottor UMBERTO GUIDUGLI, Notaio in Seravezza, iscritto al Collegio Notarile di Lucca;
senza l’assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e col mio consenso rinunciano, avendo i requisiti di Legge,
sono comparsi i Signori:
1) GIANNARELLI MAURO, nato a Seravezza il 5 aprile 1947, ivi residente in frazione Querceta, via Giannotti, 2, impiegato e Presidente del Consiglio dell’Associazione di cui infra;
2) GIANNELLI RICCARDO, nato a Forte dei Marmi il 18 aprile 1958, ivi residente in frazione Vaiana, via Olmi, 30, commerciante;
3) MARCUCCETTI MARCO, nato a Seravezza il 2 settembre 1954, residente a Pietrasanta, via Vaiana, 7 impiegato;
4) MEUCCI MARCO, nato a Seravezza il 2 febbraio 1953, residente a Forte dei Marmi, Via F. Donati, 256, impiegato;
5) MUSSI ZELINDO, nato a Polinago (Modena) il 16 ottobre 1944, residente a Seravezza in frazione Querceta, Via Mordure, 11, perito industriale;
6) VECCHI GIAN LUCA, nato a Seravezza il dì 11 marzo 1955, residente a Pietrasanta, Via Comunale, N. 70, artigiano;
7) TARABELLA LUIGI ANTONIO, nato a Pietrasanta il 23 gennaio 1949, residente a Seravezza, frazione Pozzi, via Guicciardi, 166, autotrasportatore;
8) SCALETTI LORIS, nato a Casola Lunigiana il dì 11 settembre 1950, residente a Seravezza, via Seravezza 182, educatore professionale;
9) RONI MASSIMO, nato a Seravezza il 14 marzo 1959, residente a Seravezza, frazione Querceta, Via Madonnina, 130, falegname;
10) GUICCIARDI LUCIANO, nato a Seravezza il 17 luglio 1949, ivi residente in frazione Querceta, via Luigi Salvatori, 122, commerciante;
11) RONI ROBERTO, nato a Seravezza il 21 giugno 1938, ivi residente in frazione Querceta, Piazza Matteotti, 12, giornalista;
I quali tutti dichiarano di agire nella loro qualità di soci dell’Associazione di cui infra; Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, identità personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di redigere il verbale dell’Assemblea straordinaria dell’Associazione “PRO LOCO QUERCETA”, con sede in Querceta, codice fiscale: 82008590463, costituita con atto ai rogiti Notaio Gian Giacomo Guidugli del 21 giugno 1967, repertorio n. 44.811, raccolta 24.813, qui convocata a norma di legge e di Statuto per questo giorno alle ore ventuno in prima convocazione e alle ore ventuno e minuti trenta in seconda convocazione ai fini di deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
replica watches 1) Adozione del nuovo testo dello Statuto sociale. Aderendo alla fattami istanza io Notaio do atto di quanto segue:
Su designazione unanime dei soci intervenuti e a norma di Statuto assume la presidenza dell’assemblea il comparente e presidente del Consiglio dell’Associazione Signor Giannarelli Mauro, il quale constata e dà atto:
- Che l’assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell’articolo otto dello Statuto sociale con avviso spedito ai soci nei termini statutari, e pubblicizzato secondo quanto previsto dallo statuto stesso;
- Che, in apertura di seduta, sono presenti, in persona dei comparenti, numero undici (11) soci regolarmente iscritti e aventi diritto di voto su numero sessantotto (68) soci regolarmente iscritti e aventi diritto di voto;
- Che, essendo passate le ore ventuno e minuti trenta l’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione e può validamente deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno.
Il Presidente, dichiarata valida e aperta la seduta, riferisce che su richiesta della Provincia di Lucca per l’iscrizione dell’Albo Provinciale delle Pro Loco è necessario modificare lo Statuto nei punti in cui viene fatto riferimento all’Ente Provinciale per il Turismo (E.P.T), in quanto tale Ente con la Legge Regionale n. 9 del 23 febbraio 1988 e ai sensi della Legge n. 217 del 17 settembre 1983 è stato soppresso, e i poteri di controllo che aveva tale Ente sulle Pro Loco, attualmente non vengono esercitati da alcun altro Ente; e chiarisce che, come già discusso in sede di Consiglio, è opportuno adeguare il testo dello Statuto alle sopravvenute esigenze dell’attività sociale.
Il Presidente propone quindi di adottare un nuovo testo dello Statuto sociale che, sostanzialmente, rispecchi gli scopi e i limiti territoriali del precedente Statuto con gli adeguamenti sopra proposti e dà lettura all’Assemblea del nuovo testo dello Statuto sociale e dà spiegazione dell’allegata planimetria.
D E L I B E R A
Di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale dell’Associazione, così come letto dal Presidente, che, con decorrenza immediata, andrà a sostituire il vecchio Statuto sociale e di approvare la planimetria allegata al predetto Statuto, nella quale il territorio di competenza dell’Associazione è velato col colore “giallo”.
Tale nuovo Statuto, composto di venti articoli, oltre la suddetta allegata planimetria, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, omessane la lettura per espressa dispensa fattami dai comparenti.
Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l’assemblea.
Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo Atto Replica Tag Heuer Watches che ho letto ai comparenti che a mia interpellanza lo approvano e, confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio.
Questo Atto, scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia, occupa due fogli e cinque facciate intere e quanto alla sesta scritta sino a qui.
Chiuso e sottoscritto il presente verbale alle ore
Firmato: Mauro Giannarelli
“ Giannelli Riccardo
“ Marcuccetti Marco
“ Meucci Marco
“ Mussi Zelindo
“ Vecchi Gian Luca
“ Tarabella Luigi Antonio
“ Loris Scaletti
“ Roni Massimo
“ Guicciardi Luciano
“ Umberto Guidugli Notaio
STATUTO
Pro Loco di QUERCETA APS
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 un’associazione Pro Loco avente la seguente denominazione: “Pro Loco di Querceta APS”.
L’associazione ha sede legale nel Comune di Seravezza all’indirizzo risultante dalla Amministrazione competente.
Il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale, e istituire uffici e sedi operative altrove. L’eventuale variazione della sede nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L'associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Le finalità che la Pro Loco di Querceta ha come oggetto sociale sono:
-
svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico, ambientale, ed enogastronomico attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
-
promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, mercatini, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l’aggregazione. In particolare per favorire l’aggregazione sociale dei giovani e dei residenti è compito della Pro Loco di Querceta promuovere, organizzare e potenziare, anche con la collaborazione delle Contrade Cervia, Leon d’Oro, Lucertola, Madonnina, Ponte, Pozzo, Quercia, Ranocchio, le manifestazioni “IL PALIO DEI MICCI”, il Giuoco della Torre, i Giuochi delle Bandiere, il Festival del Miccio Canterino, la Staffetta delle Contrade, il Torneo di Calcio delle Contrade, e collaborare alla buona riuscita delle manifestazioni patronali di S.Luigi, S.Rocco e S.Giuseppe,
-
sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
-
stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
-
preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
-
collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
-
curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d’informazione previsti dalle leggi vigenti in materia
-
promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all’estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
-
Per favorire l’aggregazione tra i soci e la loro crescita culturale e sociale la Pro Loco potrà aprire e gestire nella propria sede un circolo riservato ai soci, anche con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande.
Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
L’associazione osserva il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative secondarie e strumentali a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo successivamente all’emanazione del decreto attuativo in merito.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
I soci dell’Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.
Sono Soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea.
Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Sono Soci benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Non sono ammessi soci temporanei.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
-
l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché gli eventuali recapiti telefonici e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
-
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
-
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
-
votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
-
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
-
frequentare i locali dell’associazione;
-
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
-
concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
-
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
-
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
-
consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Associazione,
-
ricevere le pubblicazioni della Pro Loco,
-
avere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e organizzate dalla Associazione.
Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.
Gli associati hanno l’obbligo di:
-
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
-
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
-
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
L’esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dalla Assemblea.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, o negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall’associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato e provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
-
l’Assemblea;
-
L’Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
-
il Presidente;
-
l’Organo di Controllo;
ART. 7
(Assemblea)
L’Assemblea è costituita da tutti gli associati. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in cui si svolge l’Assemblea.
Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati.
Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso scritto, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da affiggere presso la sede almeno 10 giorni prima della data fissata per la assemblea, e da portare a conoscenza dei soci negli stessi termini o per consegna a mano, o mediante invio per posta elettronica o per posta ordinaria agli indirizzi risultanti dal libro degli associati, o mediante affissione dello stesso nei punti esterni di maggiore visibilità.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, assistito dal Segretario. In caso di loro assenza l’Assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente della Assemblea.
Allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un Segretario dell’Assemblea per redigere il verbale, in caso di assenza del Segretario.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
-
nomina e revoca il Presidente della Associazione;
-
nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
-
approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
-
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-
delibera sulla esclusione degli associati;
-
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
-
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
-
delibera sulla locazione, acquisto, costruzione o vendita di beni immobili;
-
delibera sulle liti, attive e passive;
-
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
In sede d’Assemblea i Soci possono avanzare proposte che ritengono utili al conseguimento degli scopi sociali. Le proposte debbono risultare dall’apposito verbale steso dal Segretario e firmate dal Presidente.
L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo due ore dalla prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/4 (un quarto) dei soci aventi diritto al voto, e l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l’Organo di Amministrazione della associazione, ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare su tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
- nominare fra i propri membri il Vice Presidente, Il Segretario ed il Tesoriere;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da 21 (ventuno) componenti, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni, e sono rieleggibili senza limiti.
Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Le relative votazioni avranno luogo dopo la riunione dell'Assemblea Generale, presso la sede della Pro Loco, e successivamente il seggio elettorale sarà trasferito nelle frazioni di Ripa e di Pozzi con le modalità e gli orari che l'Assemblea stessa riterrà più opportuni.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.
La convocazione del Consiglio Direttivo deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione e deve contenere il luogo la data l’ora e l’ordine del giorno della riunione.
In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza di voto dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, per la pratica attuazione delle sue attività può valersi dell'opera dei Soci particolarmente qualificati ed esperti, nominando all'uopo speciali Commissioni di studio e di lavoro, che esplicheranno il loro mandato sotto la sua direzione e che potranno partecipare alle riunioni del Consiglio stesso con voto consultivo, ove ciò sia ritenuto necessario.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti nell’ultima elezione svoltasi. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà a una nuova elezione per sostituire i Consiglieri cessati. I Consiglieri cosi subentrati restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui cessi dall’incarico anche non contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo, che resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato. Il Consiglio Direttivo decaduto resta in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.replica watches
ART. 9